Deutsche Rentenversicherung

Prestazioni

Pensione

Periodo minimo di contribuzione

Il requisito per ottenere la pensione è il periodo minimo di contribuzione al regime di previdenza sociale obbligatoria. Questo periodo minimo di contribuzione viene misurato in base alla quantità dei periodi riscattabili ai fini pensionistici, in particolare in base ai contributi versati.

A seconda del tipo di pensione, il periodo minimo di contribuzione varia da 5 a 20, 25, 35 o 45 anni.

Il controllo del periodo minimo di contribuzione viene effettuato in mesi, non in anni. Questa è l’unità minima di calcolo, infatti i giorni non vengono calcolati. Ogni anno si basa su 12 mesi. Un mese solare che include solo parzialmente periodi riscattabili ai fini pensionistici conta pertanto come un mese pieno.

Periodo minimo di contribuzione di 5 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 5 anni è il presupposto per percepire

  • la pensione di vecchiaia ordinaria,
  • le pensioni per completa o parziale riduzione della capacità al guadagno e
  • le pensioni in seguito a decesso.

Per il periodo minimo di contribuzione di 5 anni vengono calcolati in mesi anche i periodi contributivi e assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR).

Periodo minimo di contribuzione di 20 anni

Il periodo contributivo minimo di 20 anni è il presupposto per ottenere la pensione in conseguenza della perdita totale della capacità al guadagno nel caso in cui questa sia subentrata prima dell’adempimento del periodo minimo contributivo generale e persista ininterrottamente da allora. Parimenti, ai fini di questo periodo minimo di contribuzione vengono computati in mesi anche i periodi contributivi e assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR).

Periodo minimo di contribuzione di 25 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 25 anni è il presupposto per percepire

  • la pensione di vecchiaia per minatori che hanno svolto attività pluriennale nel sottosuolo e
  • la pensione per minatori dal compimento del 50° anno di età.

Per il periodo minimo di contribuzione di 25 anni vengono calcolati in mesi anche i periodi contributivi per attività continuativa svolta nel sottosuolo e periodi contributivi assimilabili della Knappschaft (corporazione dei minatori).

Periodo minimo di contribuzione di 35 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 35 anni è il presupposto per percepire

  • la pensione di vecchiaia per assicurati di lunga anzianità assicurativa e
  • la pensione di vecchiaia per grandi invalidi.

Ai fini del periodo minimo di contribuzione di 35 anni vengono computati tutti i periodi riscattabili ai fini pensionistici. Quando si parla di periodi riscattabili ai fini pensionistici, oltre ai periodi contributivi e assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR), s’intendono anche tutti i periodi computabili (ad esempio malattia, gravidanza, disoccupazione, formazione professionale e studi universitari) nonché i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli al di sotto dei 10 anni.

Periodo minimo di contribuzione di 45 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 45 anni è il presupposto per percepire la pensione di vecchiaia da parte dei contribuenti con anzianità assicurativa particolarmente prolungata. Per il periodo contributivo minimo di 45 anni vengono calcolati in mesi sia i contributi di legge per attività subordinate o autonome, sia il periodo di congedo parentale dedicato all’educazione dei figli (al massimo fino al compimento del terzo anno di età del figlio), come anche i periodi assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR), nonché i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli al di sotto dei 10 anni.

Dall’01.07.2014 sono computabili anche p.es. i periodi di indennità sostitutive della retribuzione erogate dall’Ufficio federale del lavoro, le indennità di malattia e i sussidi temporanei (se si tratta di periodi computabili) come anche i contributi volontari calcolati in mesi. Da tenere presente al riguardo è che i contributi volontari potranno essere computati solamente se sono stati versati almeno 18 anni di contributi obbligatori per attività subordinata o autonoma.

Tra l’altro, non rientrano invece nel computo del periodo minimo di contribuzione di 45 anni i seguenti periodi:

  • periodi contributivi obbligatori e periodi computabili per indennità sostitutive della retribuzione erogate dall’Ufficio federale del lavoro negli ultimi due anni prima della pensione, salvo che l’indennità di disoccupazione non derivi da insolvenza o completa cessazione dell’attività economica del datore di lavoro;
  • mesi di contribuzione volontaria negli ultimi due anni prima della pensione se nel contempo si sono verificati periodi computabili di disoccupazione;
  • periodi di sussidio di disoccupazione o sussidio sociale ALG II.

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Pensione per ridotta capacità al guadagno

Per avere diritto a una pensione per ridotta capacità lavorativa occorre avere soddisfatto il periodo minimo di contribuzione di cinque anni, p.es. mediante periodi contributivi. Inoltre, negli ultimi cinque anni antecedenti al verificarsi della riduzione della capacità al guadagno, devono essere stati versati per tre anni i contributi di legge, di cui fanno parte non soltanto i contributi pagati a fronte di un’occupazione in veste di lavoratore, ma p.es. anche i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli, le indennità di malattia o di disoccupazione.

L’ente pensionistico preposto stabilirà se e in quale misura, nonostante la ridotta capacità al guadagno, il richiedente potrà comunque lavorare o trovare un lavoro. La decisione al riguardo verrà presa sulla base di perizie o documentazioni mediche (p.es. documenti ospedalieri o della cassa mutua).

Fondamentalmente, la pensione per riduzione della capacità al guadagno è temporanea e ha una durata massima di tre anni. La durata del percepimento può essere desunta dal decreto di concessione della pensione. La si potrà prolungare nel caso in cui le limitazioni di salute dovessero persistere.

La pensione per riduzione parziale della capacità al guadagno funge da integrazione al sostentamento e corrisponde alla metà della pensione corrisposta nei casi di totale riduzione della capacità lavorativa. Nei limiti della propria forza lavorativa, occorrerebbe trovare un impiego (eventualmente a tempo parziale) al fine di percepire un reddito aggiuntivo oltre alla pensione.

Attenzione: previa dovuta comunicazione, è consentito svolgere un’attività retribuita durante il periodo di riscossione della pensione. L’ente pensionistico verificherà se il diritto alla pensione permane e se il reddito aggiuntivo influisce sull’ammontare della pensione. Dal 1° luglio 2017 vigono nuove normative in materia di redditi aggiuntivi. Consigliamo di informarsi presso l’ente pensionistico preposto.

Pensione per minatori con ridotta capacità professionale

I requisiti per questo tipo di pensione per minatori corrispondono a quelli della pensione per ridotta capacità al guadagno. In tale caso viene comunque verificato se invece di una riduzione della capacità al guadagno, non sussista una diminuzione della capacità professionale nel settore minerario.

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Pensioni di vecchiaia

Pensione di vecchiaia ordinaria

Questa pensione spetta al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria e se è stato adempiuto il periodo contributivo minimo di cinque anni. Per i nati prima del 1947 l’età pensionabile inizia dal compimento del 65° anno di età.

Per i nati dal 1947 in poi, a partire dal 2012 l’età pensionabile aumenta gradualmente. Chi è nato nel 1947 può andare in pensione a 65 anni e un mese.

Per i nati nel 1948 l’età pensionabile è di 65 anni e due mesi. Per i nati negli anni successivi l’età pensionabile aumenta dapprima di un ulteriore mese, poi, gradualmente di due mesi per ogni anno di nascita. Per le classi 1964 e quelle successive l’età pensionabile corrisponderà a 67 anni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga anzianità assicurativa

A questa pensione si ha diritto - con decurtazioni - già al compimento del 63° anno di età, a patto che sia stato maturato il periodo contributivo minimo di 35 anni. In questo periodo contributivo rientrano - tra l’altro - i periodi contributivi obbligatori, quelli volontari, gli anni scolastici in istituti di istruzione superiore ed università, nonché i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli (periodi riscattabili ai fini pensionistici).

Il limite d’età per la riscossione di questa pensione di vecchiaia senza decurtazioni viene innalzato gradualmente dal 2012. Le decurtazioni in caso di pensionamento anticipato, pari ad un massimo del 7,2%, aumentano dello 0,3% per ogni mese. Ciò riguarda i nati nel 1949. Per i nati nel gennaio 1949 il limite dell’età pensionabile verrà alzato di un mese, per i nati nel febbraio 1949 di due mesi e per i nati da marzo a dicembre 1949 di tre mesi. Questa procedura ha consentito di armonizzare, dal 2012, l’innalzamento dell’età pensionabile per i pensionamenti di vecchiaia anticipati, compensando così il non avvenuto innalzamento per le classi 1947 e 1948. Per i nati dal marzo 1949 l’innalzamento avviene quindi parallelamente all’aumento del limite dell’età pensionabile ordinaria. Per le classi 1964 e successive, il limite dell’età pensionabile sarà di 67 anni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con anzianità assicurativa particolarmente prolungata

Dal 2012, per chi vanta un’anzianità assicurativa particolarmente prolungata, è stata introdotta una pensione percepibile dal 1° luglio 2014 a condizioni facilitate. Se si sono versati almeno 45 anni di contributi obbligatori maturati durante l’attività lavorativa da dipendente o l’attività lavorativa autonoma, compresi i periodi per l’assistenza e la cura, la disoccupazione, i periodi di degenza e quelli di congedo parentale per l’educazione dei figli, è possibile andare in pensione già a 63 anni senza decurtazioni.

Per i nati dal 1953 questo limite d’età per percepire la pensione senza decurtazioni sale gradualmente. Per tutti i nati nel 1964 e successivamente, il limite è di 65 anni.

A questa pensione di vecchiaia per assicurati con anzianità assicurativa particolarmente prolungata non si può accedere anticipatamente, neanche a fronte di decurtazioni.

Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi

A questo trattamento pensionistico si ha accesso - con decurtazioni - dopo il compimento del 60° anno di età. Come periodo contributivo minimo sono necessari 35 anni, acquisibili con tutti i periodi riscattabili ai fini pensionistici. Deve inoltre risultare un grado di invalidità minimo del 50%. Dal 2012 il limite dell’età pensionabile è stato innalzato sia per i pensionamenti anticipati che per le pensioni senza decurtazioni. Ne sono interessati i nati nel 1952: anche in questo caso l’innalzamento è inizialmente veloce. Il limite dell’età pensionabile è stato innalzato da gennaio a giugno 2012 nella misura totale di 6 mesi. Per i nati dal giugno 1952, l’innalzamento avviene quindi parallelamente all’innalzamento del limite dell’età pensionabile ordinaria. Per le classi 1964 e successive, il limite dell’età pensionabile sarà di 65 anni. Con le dovute decurtazioni, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi con tre anni di anticipo

Pensione per minatori che hanno svolto attività pluriennale nel sottosuolo
A questa pensione di vecchiaia hanno diritto - al compimento del 60° anno di età e con un periodo contributivo minimo di 25 anni - i minatori che per anni hanno lavorato nel sottosuolo per lunghi anni.

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Pensioni in seguito a decesso

Pensioni vedovili

Il coniuge deceduto o il convivente registrato in sede civile deceduto deve aver assolto ai propri obblighi contributivi per il periodo minimo di cinque anni. Per poter percepire la pensione, al momento della morte del coniuge o del convivente registrato in sede civile, occorre essere stati sposati o avere avuto una convivenza registrata in sede civile da almeno un anno.

Inoltre, in qualità di vedova/o, non si deve aver contratto un nuovo matrimonio oppure, in qualità di convivente, non si deve avere avviato una nuova convivenza. Per quanto concerne la durata del diritto alla pensione e l’ammontare della medesima, esistono differenze tra le pensioni vedovili complete o ridotte. Si ha diritto alla pensione vedovile completa se

  • si sono compiuti 47 anni o
  • si sta crescendo un figlio o
  • la propria capacità lavorativa è ridotta.

La pensione vedovile ridotta potrà essere corrisposta per non più di 24 mesi in seguito alla morte del titolare della pensione, la pensione vedovile completa viene invece corrisposta in maniera duratura. L’ammontare della pensione può variare e viene calcolato sulla base dei periodi riscattabili ai fini pensionistici del defunto. La pensione vedovile ridotta corrisponde al 25%, mentre quella completa al 55% della pensione del defunto (in determinati casi al 60%).

Pensione per l’educazione dei figli

Si ha diritto alla pensione per l’educazione dei figli

  • in caso di divorzio successivo al 30 giugno 1977,
  • in caso di decesso dell’ex coniuge,
  • se non ci si è risposati,
  • se si sta crescendo un figlio e
  • se al momento del decesso dell’ex coniuge divorziato, era stato raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cinque anni mediante propri versamenti di contributi o tramite altri periodi rilevanti ai fini pensionistici.

Si ha diritto a una pensione per l’educazione dei figli anche in qualità di convivente registrato in sede civile, a patto che siano state soddisfatte le condizioni suddette (in questo caso, invece del matrimonio o del divorzio viene considerata la convivenza o la sua cessazione).

Sia la pensione vedovile che la pensione percepita per l’educazione dei figli fa cumulo sul proprio reddito. Alla presentazione della domanda, l’ente pensionistico rileverà eventuali redditi dei superstiti, come p.es. redditi derivanti da lavoro subordinato o da attività in proprio, pensioni, indennità di malattia e simili. A chiunque percepisca una pensione di reversibilità o una pensione per l’educazione dei figli, spetta un importo esente da imposta, nei limiti del quale non fanno cumulo le entrate proprie. Nel computo del reddito viene considerato il 40% delle entrate eccedenti tale importo.

Pensioni orfanili

I figli di assicurati deceduti possono richiedere una pensione orfanile (parziale o completa) se il deceduto ha assolto al suo obbligo contributivo per un minimo di cinque anni. Questa pensione viene corrisposta fino al compimento del 18° anno d’età. L’orfano potrà usufruirne fino al compimento del 27° anno di età solo in presenza di determinati requisiti, per esempio

  • per formazione scolastica o professionale,
  • se si effettuano attività sociali e ambientali volontarie della durata di un anno o il servizio volontario federale oppure
  • quando non si è autosufficienti economicamente a fronte di handicap fisico, mentale o psichico.

Durante il servizio volontario di leva non si ha diritto a una pensione orfanile. In caso di formazione professionale o scolastica, il diritto alla pensione orfanile può essere prolungato anche oltre il compimento del 27° anno di età se antecedentemente al 1° luglio 2011 è stato assolto l’obbligo di servizio militare o civile. La pensione orfanile viene corrisposta anche durante eventuali periodi transitori di massimo quattro mesi, p.es. tra due corsi di formazione o tra il servizio militare e un corso di formazione. Si consiglia al riguardo di informarsi presso l’ente pensionistico preposto.

Liquidazione della pensione vedovile

Se il coniuge superstite si risposa o inizia una convivenza registrata in sede civile, viene meno il suo diritto alla pensione di reversibilità. Avete tuttavia diritto a una liquidazione pari a 24 volte l’importo medio della pensione degli ultimi 12 mesi. Ciò vale comunque soltanto per un primo nuovo matrimonio o una prima convivenza registrata in sede civile.

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La pensione di base

Chi ha lavorato per molti anni, e ha guadagnato al di sotto della media, riceverà, in futuro, la pensione di base. Questo è stato concordato dal Bundestag tedesco all'inizio di luglio 2020. La pensione di base non è una prestazione a sé stante, bensì una maggiorazione della pensione esistente. Essa viene pagata insieme alla pensione di legge. L'importo viene determinato caso per caso. La legge sulla pensione di base entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Per ottenere la maggiorazione devono essere presenti almeno 33 anni di periodi utili alla "pensione di base". Tra questi figurano, ad esempio, i periodi con contributi obbligatori da lavoro, i periodi di educazione dei figli, i periodi di assistenza a domicilio fornita a persone non autosufficienti nonché i periodi nei quali sono state ottenute prestazioni per malattia o riabilitazione. Possono essere inclusi anche i periodi maturati all'estero se tali periodi sono da prendere in considerazione a fini pensionistici in base al diritto europeo o ad una convenzione di sicurezza sociale. Il reddito medio durante la vita lavorativa non deve superare l’80 % del salario medio.

Al momento la Deutsche Rentenversicherung suppone che circa 1,3 milioni di persone in Germania beneficeranno della pensione di base. La maggiorazione ammonterà probabilmente ad una media di circa 75 euro al mese.

L’ente pensionistico determina automaticamente i periodi ed esamina inoltre le ulteriori condizioni per tutti i pensionati. Pertanto, nessuno deve rivolgersi all’ente pensionistico e presentare una domanda per ricevere la nuova prestazione.

Anche i percettori di pensione residenti all'estero vengono contattati automaticamente dalla Deutsche Rentenversicherung nel caso in cui abbiano diritto alla pensione di base. Dato che devono essere controllate circa 26 milioni di posizioni assicurative, probabilmente ci vorrà fino alla metà del 2021 prima che possano venire inviati i primi provvedimenti relativi alla pensione di base. Per tutti gli importi ai quali si ha diritto a partire da gennaio 2021 verranno pagati gli arretrati.

La Deutsche Rentenversicherung non è al momento in grado di rispondere a domande su diritti di singole persone e sull’importo personale della maggiorazione della pensione di base. La Deutsche Rentenversicherung si occupa di tutto e paga a tutti coloro che ne hanno diritto, il più velocemente possibile, la pensione di base.

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Pensione flessibile

Pensione di vecchiaia anticipata e guadagno aggiuntivo

A partire dal 1° gennaio 2023, le pensioni di vecchiaia potranno essere percepite per intero indipendentemente dall'ammontare dei guadagni aggiuntivi. Il limite di guadagno aggiuntivo precedentemente applicabile per le pensioni di vecchiaia anticipate è stato abolito. Fino al 31 dicembre 2022, il limite di guadagno aggiuntivo prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria era di 46.060 euro all'anno, senza che la pensione di vecchiaia venisse ridotta.

Assicurazione volontaria anche per i titolari di pensione di vecchiaia intera

In alternativa ai guadagni aggiuntivi, la pensione può essere aumentata anche con contributi volontari. Se si percepisce una pensione di vecchiaia anticipata, è possibile versare contributi volontari fino al raggiungimento dell'età pensionabile standard e aumentare così la propria futura pensione di vecchiaia ordinaria. In precedenza questo regolamento si applicava solo ai titolari di pensione di vecchiaia parziale e ai titolari di pensione d'invalidità per diminuzione della capacità lavorativa. Da gennaio 2017, anche i beneficiari di una pensione di vecchiaia anticipata completa possono stipulare un'assicurazione volontaria. Per sapere a chi conviene versare i contributi, potete rivolgervi al vostro ente pensionistico.

Lavorare oltre l'età pensionabile ordinaria

Se percepirete la vostra pensione di vecchiaia ordinaria solo più tardi e continuate a lavorare per un po' di tempo, avrete dei vantaggi: per ogni mese in cui si continua a lavorare oltre l'età pensionabile ordinaria e non si percepisce una pensione, è previsto un supplemento di pensione dello 0,5%. Pertanto, se posticipate la pensione di un anno, solo per questo riceverete un supplemento del 6%.

Inoltre, la pensione viene aumentata attraverso il pagamento dei contributi correnti all'ente pensionistico. Non dovrete più pagare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Lavorare mentre si percepisce la pensione di vecchiaia ordinaria

Una volta raggiunta l'età pensionabile ordinaria, potete percepire un guadagno aggiuntivo illimitato a partire dal mese successivo. Il guadagno aggiuntivo non influisce più sull'importo della pensione di vecchiaia, in quanto si è esonerati dall'assicurazione e quindi non si pagano più i contributi pensionistici.

Tuttavia, ora avete la possibilità di dichiarare al vostro datore di lavoro che desiderate rinunciare all'esenzione dall'assicurazione e continuare a pagare i vostri contributi assicurativi per la pensione. Questa opzione può essere esercitata solo con effetto futuro e non retroattivamente. La pensione viene poi incrementata una volta all'anno dai contributi versati da voi e dal vostro datore di lavoro.

Esempio:
I pensionati che svolgono un "mini-impiego" oltre il normale limite di età possono versare i propri contributi al regime di assicurazione pensionistica e aumentare così la propria pensione. Con un reddito mensile di 520 euro e un versamento contributivo di 18,72 euro, la pensione aumenta di circa 5 euro dopo un anno. Ciò significa che i contributi versati rientreranno nel vostro portafoglio in meno di quattro anni.

Compensazione delle trattenute pensionistiche

Se si richiede una pensione di vecchiaia prima di aver raggiunto l'età pensionabile ordinaria, in genere si deve accettare una riduzione dello 0,3% per ogni mese di anticipo della pensione. Tuttavia, è possibile compensare queste detrazioni in tutto o in parte con un versamento supplementare a partire dal 50° anno di vita. Se avete effettuato un versamento supplementare e poi decidete di non andare in pensione anticipata, questi contributi aumenteranno la vostra pensione successiva. Non possono essere rimborsati.

Volete sapere quanto dovreste pagare per compensare le riduzioni della vostra pensione? Presentate all'ente pensionistico una "Richiesta di informazioni sull'importo dei contributi versati per compensare la riduzione della pensione in caso di richiesta anticipata di una pensione di vecchiaia". Questa informazione pensionistica speciale vi fornirà dati sull'importo della pensione alla data di pensionamento anticipato desiderata, sull'importo della riduzione della pensione che ne deriva e sull'importo che è possibile versare volontariamente per compensare la riduzione della pensione.

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Pensione e reddito

Pensione per diminuzione della capacità lavorativa e guadagno aggiuntivo

Anche se percepite una pensione per capacità lavorativa ridotta, potete comunque lavorare a tempo parziale se il vostro stato di salute lo consente. Potete realizzare un guadagno aggiuntivo solo in una determinata misura. Tuttavia, l'importo guadagnato non influisce solo sull'ammontare della pensione. In alcune circostanze, la pensione può anche essere cancellata del tutto. Ciò vale, ad esempio, se una pensione per diminuzione totale della capacità lavorativa o per inabilità al lavoro non viene erogata solo a causa del vostro stato di salute e al momento della concessione della pensione sono state prese in considerazione anche le condizioni del mercato del lavoro. Il guadagno aggiuntivo incide sempre sulla pensione se supera determinati limiti. Ciò significa che la pensione può essere versata solo in misura inferiore, come una cosiddetta pensione parziale, o non essere versata affatto.

Le pensioni per diminuzione della capacità lavorativa possono essere percepite a partire dal 1° gennaio 2023, nel rispetto dei limiti dinamici di guadagno aggiuntivo.

Se si percepisce una pensione per diminuzione parziale della capacità lavorativa, il limite minimo di guadagno aggiuntivo per il 2023 è di 35.647,50 euro, e di 17.823,75 euro per le pensioni per diminuzione totale della capacità lavorativa (situazione alla data del 01/01/2023).

Per le pensioni per diminuzione della capacità lavorativa, l'impiego o l'attività di lavoro autonomo possono essere esercitati solo nell'ambito della capacità lavorativa stabilita come fondamento per la concessione di pensione per diminuzione della capacità lavorativa. In caso contrario, il diritto alla pensione può essere annullato nonostante il rispetto dei limiti di guadagno aggiuntivo.

Pensione di vecchiaia e guadagno aggiuntivo

Se avete già raggiunto l'età pensionabile ordinaria, potete generalmente percepire un reddito aggiuntivo illimitato.

L'età pensionabile ordinaria dipende da quando si è nati. Per i nati prima del 1947, si raggiungeva al compimento dei 65 anni. Se siete nati tra il 1947 e il 1963, l'età pensionabile standard è aumentata in modo graduale. Se siete nati nel 1964 o successivamente, l'età pensionabile ordinaria è di 67 anni. Per i nati nel 1958, ad esempio, l'età pensionabile ordinaria è di 66 anni.

A partire dal 1° gennaio 2023, le pensioni di vecchiaia potranno essere percepite per intero indipendentemente dall'ammontare dei guadagni aggiuntivi. Il limite di guadagno aggiuntivo precedentemente applicabile per le pensioni di vecchiaia anticipate è stato abolito.

Pensioni per decesso e reddito

Per le pensioni di vedovanza e per l'educazione dei figli, il reddito viene compensato dalla pensione solo se supera un'indennità fissa. Nel caso delle pensioni di reversibilità, viene preso in considerazione il 40% del reddito da lavoro o del reddito sostitutivo che eccede l'importo esente da imposte. Dal 1° luglio 2015, nessun reddito è compensato con le pensioni orfanili. Inoltre, nei primi tre mesi di calendario successivi al decesso della persona assicurata deceduta (il cosiddetto trimestre di decesso) non viene compensato alcun reddito con la pensione di vedovanza.

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Riabilitazione

Lo scopo della riabilitazione è il (re)inserimento parziale o completo nella vita lavorativa. Vale in questo caso il principio: la riabilitazione ha la precedenza sulla pensione. Vale a dire: prima che venga corrisposta una pensione per ridotta capacità al guadagno, si verifica se ci sono i criteri per autorizzare una riabilitazione e ripristinare la capacità al guadagno.

Al fine di poter accedere alla riabilitazione, occorre soddisfare requisiti personali e assicurativi. Da un lato, la riabilitazione deve essere necessaria dal punto di vista medico. A tale proposito si consiglia di presentare un referto attuale o una perizia medica. Dall’altro lato, è necessario poter dimostrare un periodo minimo di contribuzione al regime di previdenza sociale obbligatoria.

Per ogni prestazione di riabilitazione deve essere inoltrata una domanda. Inoltre non devono sussistere motivi d’esclusione. Un motivo d’esclusione potrebbe essere p.es. la riscossione per intero di una pensione di vecchiaia.

Riguardo la riabilitazione, il regime di previdenza sociale obbligatoria offre diversi tipi di prestazioni:

Prevenzione

La prevenzione ha lo scopo di aiutare ad affrontare attivamente eventuali problemi di salute per gestire meglio in futuro la propria vita (professionale). Alimentarsi in modo sano, fare movimento regolarmente ed effettuare esercizi di rilassamento possono aiutare a riportare equilibrio nella propria vita. Le strategie psicologiche per l’autogestione aiutano ad avere più resistenza e ad adottare uno stile di vita più sano a lungo termine. In questo modo sarà possibile evitare lunghi periodi di malattia e il ritiro precoce dalla vita lavorativa.

È possibile ottenere prestazioni mediche per garantire la capacità al lavoro (prevenzione) ai sensi del § 14 par. 1 SGB VI (Legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni), nei casi in cui si presenti un primo peggioramento delle condizioni di salute che compromette l’attività svolta, p.es. a causa di

  • dolori che si presentano ripetutamente,
  • inizio di disturbi psichici,
  • problemi di peso, del metabolismo o delle vie respiratorie.

Naturalmente è necessario poter dimostrare il periodo minimo di contribuzione al regime di previdenza sociale obbligatoria.

Per usufruire delle prestazioni di prevenzione occorre presentare una domanda.

Riabilitazione medica

La riabilitazione medica dura di norma tre settimane. Essa viene effettuata con ricovero in una clinica di riabilitazione, ma in misura sempre crescente anche a livello semi-ospedaliero o ambulatoriale. Devono essere trascorsi almeno quattro anni completi prima di poter usufruire nuovamente di una prestazione medica per la riabilitazione. Eccezione: la riabilitazione è necessaria già prima per motivi di salute.

Partecipazione alla vita lavorativa

Le prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita lavorativa hanno lo scopo di aiutare a inserirsi in modo stabile e duraturo nella vita lavorativa nonostante una malattia o un handicap. Oltre ai provvedimenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro, vengono offerti anche corsi di formazione e aggiornamento professionale, che possono aprire orizzonti professionali del tutto nuovi.

Prestazioni supplementari

Le prestazioni supplementari includono soprattutto il sussidio temporaneo che il regime di previdenza sociale corrisponde quando viene a mancare il pagamento del salario o dello stipendio durante la riabilitazione. È possibile ottenere il rimborso anche delle necessarie spese di viaggio ed - eventualmente - delle spese per una collaboratrice domestica.

Prestazioni di altro tipo

Le prestazioni di altro tipo sono p.es. le riabilitazioni a seguito di una patologia oncologica oppure trattamenti terapeutici per i figli degli assicurati. I trattamenti terapeutici dei figli hanno lo scopo di prevenire tempestivamente eventuali limitazioni della futura capacità al guadagno.

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Assistenza alle imprese

La Deutsche Rentenversicherung offre su tutto il territorio nazionale l’assistenza alle imprese, cioè un servizio di consulenza gratuita per ditte, imprese, organizzazioni associative, medici del lavoro e medici aziendali.

Oltre alla consulenza classica in materia di pensione, previdenza per la vecchiaia e contributi da versare, l’obiettivo primario di questo servizio è il tema “Dipendenti in salute”. Questa tematica comprende tutta la gamma di prestazioni relative alla riabilitazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Vengono infatti fornite informazioni sulla gestione del reinserimento in azienda, sul management della salute in azienda come anche una consulenza sulle prestazioni in materia di prevenzione e sulla riabilitazione medica e professionale.

Lo scopo è di individuare precocemente eventuali esigenze di prevenzione o riabilitazione nonché il ricorso tempestivo alle prestazioni necessarie erogate dagli enti preposti al fine di assicurare la capacità lavorativa dei dipendenti dell’azienda in questione.

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Rimborso dei contributi

Esiste la possibilità di farsi rimborsare i contributi se al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria non si è raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cinque anni e quindi non si ha diritto alla pensione. Ciò vale anche per la reversibilità ai superstiti, cioè agli orfani e al coniuge o convivente in unione civile registrata, nel caso in cui il defunto non abbia raggiunto il periodo contributivo minimo di cinque anni.

In casi eccezionali è possibile anche farsi rimborsare i contributi versati se si esce definitivamente dall’obbligo assicurativo. A tale proposito devono comunque essere soddisfatti determinati requisiti.

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Presentazione della domanda

Le erogazioni previste dal regime obbligatorio di previdenza sociale, come per esempio pensioni, prestazioni per la riabilitazione medica o rimborsi dei contributi, devono essere richieste con un’apposita domanda. Queste erogazioni sostanzialmente non vengono concesse d’ufficio. L’adempimento delle condizioni per una prestazione non basta di per sé a garantirne l’erogazione.

La domanda non ha una forma precisa stabilita per legge, può essere per esempio presentata anche verbalmente o per e-mail. Allo scopo di garantire un regolare disbrigo della pratica, si devono comunque compilare e firmare i necessari moduli prestampati.

La domanda può essere presentata da ogni assicurata/o avente diritto, che abbia compiuto il 15° anno di età, nonché dal suo legale rappresentante o da una persona autorizzata. La richiesta di prestazioni del regime di previdenza sociale può essere inoltrata a qualsiasi ufficio preposto all’erogazione delle prestazioni sociali. La questione dell’effettiva competenza risulta in questo caso irrilevante. Anche le amministrazioni comunali e cittadine locali, le rappresentanze tedesche all’estero e gli uffici assicurativi preposti sono autorizzati a ricevere le domande.

Allo scopo di ridurre al minimo i tempi di disbrigo, è tuttavia opportuno per esempio presentare le richieste di pensione direttamente all’ente pensionistico competente, agli uffici di informazione e ai consultori regionali vicini al proprio luogo di residenza o ai relativi consulenti volontari, allegando la necessaria documentazione in originale, come per esempio la carta d’identità, l’atto di nascita, il certificato di morte, i certificati assicurativi e i titoli di studio. Attenzione: un ritardo nella presentazione della domanda può determinare una decorrenza ritardata del pagamento della pensione.

Le domande relative a prestazioni per la riabilitazione medica o la partecipazione alla vita lavorativa possono essere presentate anche agli uffici di assistenza comuni degli enti di riabilitazione o presso i consulenti per la riabilitazione.

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Assicurazione dei pensionati in caso di malattia e non-autosufficienza

Unitamente alla domanda per la pensione, occorre compilare una domanda per l’assicurazione sanitaria in caso di malattia e non-autosufficienza. Se la Sua cassa mutua decide che Lei ha l’obbligo assicurativo anche come pensionata/o, l’ente pensionistico preposto riceverà una comunicazione e provvederà a detrarre dalla pensione mensile un contributo per la cassa mutua. Se Lei come pensionata/o invece non ha l’obbligo assicurativo in caso di malattia, può decidere se aderire volontariamente a una cassa mutua statale o se pagare un’assicurazione privata. In qualità di pensionata/o con obbligo assicurativo, risulterà a Suo carico la metà del contributo dell’assicurazione per malattia nonché l’importo totale del contributo per l’assicurazione di non-autosufficienza. L’altra metà del contributo dell’assicurazione per malattia è a carico dell’ente pensionistico preposto. Se come pensionata/o non ha accesso all’assicurazione malattia pubblica perché ad esempio è assicurata/o privatamente, potrà ricevere - su richiesta - dall’ente pensionistico preposto, un sussidio per gli esborsi da Lei sostenuti per la tutela assicurativa contro le malattie.

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