Deutsche Rentenversicherung

Prestazioni

Pensione

Periodo minimo di contribuzione

Il requisito per ottenere la pensione è il periodo minimo di contribuzione al regime di previdenza sociale obbligatoria. Questo periodo minimo di contribuzione viene misurato in base alla quantità dei periodi riscattabili ai fini pensionistici, in particolare in base ai contributi versati.

A seconda del tipo di pensione, il periodo minimo di contribuzione varia da 5 a 20, 25, 35 o 45 anni.

Il controllo del periodo minimo di contribuzione viene effettuato in mesi, non in anni. Questa è l’unità minima di calcolo, infatti i giorni non vengono calcolati. Ogni anno si basa su 12 mesi. Un mese solare che include solo parzialmente periodi riscattabili ai fini pensionistici conta pertanto come un mese pieno.

Periodo minimo di contribuzione di 5 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 5 anni è il presupposto per percepire

  • la pensione di vecchiaia ordinaria,
  • le pensioni per completa o parziale riduzione della capacità al guadagno e
  • le pensioni in seguito a decesso.

Per il periodo minimo di contribuzione di 5 anni vengono calcolati in mesi anche i periodi contributivi e assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR).

Periodo minimo di contribuzione di 20 anni

Il periodo contributivo minimo di 20 anni è il presupposto per ottenere la pensione in conseguenza della perdita totale della capacità al guadagno nel caso in cui questa sia subentrata prima dell’adempimento del periodo minimo contributivo generale e persista ininterrottamente da allora. Parimenti, ai fini di questo periodo minimo di contribuzione vengono computati in mesi anche i periodi contributivi e assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR).

Periodo minimo di contribuzione di 25 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 25 anni è il presupposto per percepire

  • la pensione di vecchiaia per minatori che hanno svolto attività pluriennale nel sottosuolo e
  • la pensione per minatori dal compimento del 50° anno di età.

Per il periodo minimo di contribuzione di 25 anni vengono calcolati in mesi anche i periodi contributivi per attività continuativa svolta nel sottosuolo e periodi contributivi assimilabili della Knappschaft (corporazione dei minatori).

Periodo minimo di contribuzione di 35 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 35 anni è il presupposto per percepire

  • la pensione di vecchiaia per assicurati di lunga anzianità assicurativa e
  • la pensione di vecchiaia per grandi invalidi.

Ai fini del periodo minimo di contribuzione di 35 anni vengono computati tutti i periodi riscattabili ai fini pensionistici. Quando si parla di periodi riscattabili ai fini pensionistici, oltre ai periodi contributivi e assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR), s’intendono anche tutti i periodi computabili (ad esempio malattia, gravidanza, disoccupazione, formazione professionale e studi universitari) nonché i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli al di sotto dei 10 anni.

Periodo minimo di contribuzione di 45 anni

Il periodo minimo di contribuzione di 45 anni è il presupposto per percepire la pensione di vecchiaia da parte dei contribuenti con anzianità assicurativa particolarmente prolungata. Per il periodo contributivo minimo di 45 anni vengono calcolati in mesi sia i contributi di legge per attività subordinate o autonome, sia il periodo di congedo parentale dedicato all’educazione dei figli (al massimo fino al compimento del terzo anno di età del figlio), come anche i periodi assimilabili (ad esempio i periodi di persecuzione politica nella ex DDR), nonché i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli al di sotto dei 10 anni.

Dall’01.07.2014 sono computabili anche p.es. i periodi di indennità sostitutive della retribuzione erogate dall’Ufficio federale del lavoro, le indennità di malattia e i sussidi temporanei (se si tratta di periodi computabili) come anche i contributi volontari calcolati in mesi. Da tenere presente al riguardo è che i contributi volontari potranno essere computati solamente se sono stati versati almeno 18 anni di contributi obbligatori per attività subordinata o autonoma.

Tra l’altro, non rientrano invece nel computo del periodo minimo di contribuzione di 45 anni i seguenti periodi:

  • periodi contributivi obbligatori e periodi computabili per indennità sostitutive della retribuzione erogate dall’Ufficio federale del lavoro negli ultimi due anni prima della pensione, salvo che l’indennità di disoccupazione non derivi da insolvenza o completa cessazione dell’attività economica del datore di lavoro;
  • mesi di contribuzione volontaria negli ultimi due anni prima della pensione se nel contempo si sono verificati periodi computabili di disoccupazione;
  • periodi di sussidio di disoccupazione o sussidio sociale ALG II.

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Pensione per ridotta capacità al guadagno

Per avere diritto a una pensione per ridotta capacità lavorativa occorre avere soddisfatto il periodo minimo di contribuzione di cinque anni, p.es. mediante periodi contributivi. Inoltre, negli ultimi cinque anni antecedenti al verificarsi della riduzione della capacità al guadagno, devono essere stati versati per tre anni i contributi di legge, di cui fanno parte non soltanto i contributi pagati a fronte di un’occupazione in veste di lavoratore, ma p.es. anche i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli, le indennità di malattia o di disoccupazione.

L’ente pensionistico preposto stabilirà se e in quale misura, nonostante la ridotta capacità al guadagno, il richiedente potrà comunque lavorare o trovare un lavoro. La decisione al riguardo verrà presa sulla base di perizie o documentazioni mediche (p.es. documenti ospedalieri o della cassa mutua).

Fondamentalmente, la pensione per riduzione della capacità al guadagno è temporanea e ha una durata massima di tre anni. La durata del percepimento può essere desunta dal decreto di concessione della pensione. La si potrà prolungare nel caso in cui le limitazioni di salute dovessero persistere.

La pensione per riduzione parziale della capacità al guadagno funge da integrazione al sostentamento e corrisponde alla metà della pensione corrisposta nei casi di totale riduzione della capacità lavorativa. Nei limiti della propria forza lavorativa, occorrerebbe trovare un impiego (eventualmente a tempo parziale) al fine di percepire un reddito aggiuntivo oltre alla pensione.

Attenzione: previa dovuta comunicazione, è consentito svolgere un’attività retribuita durante il periodo di riscossione della pensione. L’ente pensionistico verificherà se il diritto alla pensione permane e se il reddito aggiuntivo influisce sull’ammontare della pensione. Dal 1° luglio 2017 vigono nuove normative in materia di redditi aggiuntivi. Consigliamo di informarsi presso l’ente pensionistico preposto.

Pensione per minatori con ridotta capacità professionale

I requisiti per questo tipo di pensione per minatori corrispondono a quelli della pensione per ridotta capacità al guadagno. In tale caso viene comunque verificato se invece di una riduzione della capacità al guadagno, non sussista una diminuzione della capacità professionale nel settore minerario.

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Pensioni di vecchiaia

Pensione di vecchiaia ordinaria

Questa pensione spetta al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria e se è stato adempiuto il periodo contributivo minimo di cinque anni. Per i nati prima del 1947 l’età pensionabile inizia dal compimento del 65° anno di età.

Per i nati dal 1947 in poi, a partire dal 2012 l’età pensionabile aumenta gradualmente. Chi è nato nel 1947 può andare in pensione a 65 anni e un mese.

Per i nati nel 1948 l’età pensionabile è di 65 anni e due mesi. Per i nati negli anni successivi l’età pensionabile aumenta dapprima di un ulteriore mese, poi, gradualmente di due mesi per ogni anno di nascita. Per le classi 1964 e quelle successive l’età pensionabile corrisponderà a 67 anni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga anzianità assicurativa

A questa pensione si ha diritto - con decurtazioni - già al compimento del 63° anno di età, a patto che sia stato maturato il periodo contributivo minimo di 35 anni. In questo periodo contributivo rientrano - tra l’altro - i periodi contributivi obbligatori, quelli volontari, gli anni scolastici in istituti di istruzione superiore ed università, nonché i periodi di congedo parentale dedicati all’educazione dei figli (periodi riscattabili ai fini pensionistici).

Il limite d’età per la riscossione di questa pensione di vecchiaia senza decurtazioni viene innalzato gradualmente dal 2012. Le decurtazioni in caso di pensionamento anticipato, pari ad un massimo del 7,2%, aumentano dello 0,3% per ogni mese. Ciò riguarda i nati nel 1949. Per i nati nel gennaio 1949 il limite dell’età pensionabile verrà alzato di un mese, per i nati nel febbraio 1949 di due mesi e per i nati da marzo a dicembre 1949 di tre mesi. Questa procedura ha consentito di armonizzare, dal 2012, l’innalzamento dell’età pensionabile per i pensionamenti di vecchiaia anticipati, compensando così il non avvenuto innalzamento per le classi 1947 e 1948. Per i nati dal marzo 1949 l’innalzamento avviene quindi parallelamente all’aumento del limite dell’età pensionabile ordinaria. Per le classi 1964 e successive, il limite dell’età pensionabile sarà di 67 anni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con anzianità assicurativa particolarmente prolungata

Dal 2012, per chi vanta un’anzianità assicurativa particolarmente prolungata, è stata introdotta una pensione percepibile dal 1° luglio 2014 a condizioni facilitate. Se si sono versati almeno 45 anni di contributi obbligatori maturati durante l’attività lavorativa da dipendente o l’attività lavorativa autonoma, compresi i periodi per l’assistenza e la cura, la disoccupazione, i periodi di degenza e quelli di congedo parentale per l’educazione dei figli, è possibile andare in pensione già a 63 anni senza decurtazioni.

Per i nati dal 1953 questo limite d’età per percepire la pensione senza decurtazioni sale gradualmente. Per tutti i nati nel 1964 e successivamente, il limite è di 65 anni.

A questa pensione di vecchiaia per assicurati con anzianità assicurativa particolarmente prolungata non si può accedere anticipatamente, neanche a fronte di decurtazioni.

Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi

A questo trattamento pensionistico si ha accesso - con decurtazioni - dopo il compimento del 60° anno di età. Come periodo contributivo minimo sono necessari 35 anni, acquisibili con tutti i periodi riscattabili ai fini pensionistici. Deve inoltre risultare un grado di invalidità minimo del 50%. Dal 2012 il limite dell’età pensionabile è stato innalzato sia per i pensionamenti anticipati che per le pensioni senza decurtazioni. Ne sono interessati i nati nel 1952: anche in questo caso l’innalzamento è inizialmente veloce. Il limite dell’età pensionabile è stato innalzato da gennaio a giugno 2012 nella misura totale di 6 mesi. Per i nati dal giugno 1952, l’innalzamento avviene quindi parallelamente all’innalzamento del limite dell’età pensionabile ordinaria. Per le classi 1964 e successive, il limite dell’età pensionabile sarà di 65 anni. Con le dovute decurtazioni, è possibile accedere alla pensione di vecchiaia per grandi invalidi con tre anni di anticipo

Pensione per minatori che hanno svolto attività pluriennale nel sottosuolo
A questa pensione di vecchiaia hanno diritto - al compimento del 60° anno di età e con un periodo contributivo minimo di 25 anni - i minatori che per anni hanno lavorato nel sottosuolo per lunghi anni.

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Pensioni in seguito a decesso

Pensioni vedovili

Il coniuge deceduto o il convivente registrato in sede civile deceduto deve aver assolto ai propri obblighi contributivi per il periodo minimo di cinque anni. Per poter percepire la pensione, al momento della morte del coniuge o del convivente registrato in sede civile, occorre essere stati sposati o avere avuto una convivenza registrata in sede civile da almeno un anno.

Inoltre, in qualità di vedova/o, non si deve aver contratto un nuovo matrimonio oppure, in qualità di convivente, non si deve avere avviato una nuova convivenza. Per quanto concerne la durata del diritto alla pensione e l’ammontare della medesima, esistono differenze tra le pensioni vedovili complete o ridotte. Si ha diritto alla pensione vedovile completa se

  • si sono compiuti 47 anni o
  • si sta crescendo un figlio o
  • la propria capacità lavorativa è ridotta.

La pensione vedovile ridotta potrà essere corrisposta per non più di 24 mesi in seguito alla morte del titolare della pensione, la pensione vedovile completa viene invece corrisposta in maniera duratura. L’ammontare della pensione può variare e viene calcolato sulla base dei periodi riscattabili ai fini pensionistici del defunto. La pensione vedovile ridotta corrisponde al 25%, mentre quella completa al 55% della pensione del defunto (in determinati casi al 60%).

Pensione per l’educazione dei figli

Si ha diritto alla pensione per l’educazione dei figli

  • in caso di divorzio successivo al 30 giugno 1977,
  • in caso di decesso dell’ex coniuge,
  • se non ci si è risposati,
  • se si sta crescendo un figlio e
  • se al momento del decesso dell’ex coniuge divorziato, era stato raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cinque anni mediante propri versamenti di contributi o tramite altri periodi rilevanti ai fini pensionistici.

Si ha diritto a una pensione per l’educazione dei figli anche in qualità di convivente registrato in sede civile, a patto che siano state soddisfatte le condizioni suddette (in questo caso, invece del matrimonio o del divorzio viene considerata la convivenza o la sua cessazione).

Sia la pensione vedovile che la pensione percepita per l’educazione dei figli fa cumulo sul proprio reddito. Alla presentazione della domanda, l’ente pensionistico rileverà eventuali redditi dei superstiti, come p.es. redditi derivanti da lavoro subordinato o da attività in proprio, pensioni, indennità di malattia e simili. A chiunque percepisca una pensione di reversibilità o una pensione per l’educazione dei figli, spetta un importo esente da imposta, nei limiti del quale non fanno cumulo le entrate proprie. Nel computo del reddito viene considerato il 40% delle entrate eccedenti tale importo.

Pensioni orfanili

I figli di assicurati deceduti possono richiedere una pensione orfanile (parziale o completa) se il deceduto ha assolto al suo obbligo contributivo per un minimo di cinque anni. Questa pensione viene corrisposta fino al compimento del 18° anno d’età. L’orfano potrà usufruirne fino al compimento del 27° anno di età solo in presenza di determinati requisiti, per esempio

  • per formazione scolastica o professionale,
  • se si effettuano attività sociali e ambientali volontarie della durata di un anno o il servizio volontario federale oppure
  • quando non si è autosufficienti economicamente a fronte di handicap fisico, mentale o psichico.

Durante il servizio volontario di leva non si ha diritto a una pensione orfanile. In caso di formazione professionale o scolastica, il diritto alla pensione orfanile può essere prolungato anche oltre il compimento del 27° anno di età se antecedentemente al 1° luglio 2011 è stato assolto l’obbligo di servizio militare o civile. La pensione orfanile viene corrisposta anche durante eventuali periodi transitori di massimo quattro mesi, p.es. tra due corsi di formazione o tra il servizio militare e un corso di formazione. Si consiglia al riguardo di informarsi presso l’ente pensionistico preposto.

Liquidazione della pensione vedovile

Se il coniuge superstite si risposa o inizia una convivenza registrata in sede civile, viene meno il suo diritto alla pensione di reversibilità. Avete tuttavia diritto a una liquidazione pari a 24 volte l’importo medio della pensione degli ultimi 12 mesi. Ciò vale comunque soltanto per un primo nuovo matrimonio o una prima convivenza registrata in sede civile.

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La pensione di base

Chi ha lavorato per molti anni, e ha guadagnato al di sotto della media, riceverà, in futuro, la pensione di base. Questo è stato concordato dal Bundestag tedesco all'inizio di luglio 2020. La pensione di base non è una prestazione a sé stante, bensì una maggiorazione della pensione esistente. Essa viene pagata insieme alla pensione di legge. L'importo viene determinato caso per caso. La legge sulla pensione di base entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Per ottenere la maggiorazione devono essere presenti almeno 33 anni di periodi utili alla "pensione di base". Tra questi figurano, ad esempio, i periodi con contributi obbligatori da lavoro, i periodi di educazione dei figli, i periodi di assistenza a domicilio fornita a persone non autosufficienti nonché i periodi nei quali sono state ottenute prestazioni per malattia o riabilitazione. Possono essere inclusi anche i periodi maturati all'estero se tali periodi sono da prendere in considerazione a fini pensionistici in base al diritto europeo o ad una convenzione di sicurezza sociale. Il reddito medio durante la vita lavorativa non deve superare l’80 % del salario medio.

Al momento la Deutsche Rentenversicherung suppone che circa 1,3 milioni di persone in Germania beneficeranno della pensione di base. La maggiorazione ammonterà probabilmente ad una media di circa 75 euro al mese.

L’ente pensionistico determina automaticamente i periodi ed esamina inoltre le ulteriori condizioni per tutti i pensionati. Pertanto, nessuno deve rivolgersi all’ente pensionistico e presentare una domanda per ricevere la nuova prestazione.

Anche i percettori di pensione residenti all'estero vengono contattati automaticamente dalla Deutsche Rentenversicherung nel caso in cui abbiano diritto alla pensione di base. Dato che devono essere controllate circa 26 milioni di posizioni assicurative, probabilmente ci vorrà fino alla metà del 2021 prima che possano venire inviati i primi provvedimenti relativi alla pensione di base. Per tutti gli importi ai quali si ha diritto a partire da gennaio 2021 verranno pagati gli arretrati.

La Deutsche Rentenversicherung non è al momento in grado di rispondere a domande su diritti di singole persone e sull’importo personale della maggiorazione della pensione di base. La Deutsche Rentenversicherung si occupa di tutto e paga a tutti coloro che ne hanno diritto, il più velocemente possibile, la pensione di base.

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Pensione flessibile

Pensione di vecchiaia anticipata e reddito aggiuntivo

Dal 1° luglio 2017, chi percepisce una pensione di vecchiaia anticipata ha diritto a guadagnare un reddito aggiuntivo di 6300 euro all’anno senza riduzione della pensione. Questa norma indistintamente per i vecchi e nuovi Länder federali. Il limite mensile precedente di 450 euro non è più valido.

Il reddito che eccede i 6300 euro stabiliti verrà computato al 40% sulla pensione. Verrà comunque stabilito un tetto limite per il reddito aggiuntivo. Se, sommando la pensione ridotta con il reddito aggiuntivo, l’importo supera il massimo reddito percepito negli ultimi 15 anni, l’importo eccedente verrà computato al 100% sulla pensione parziale rimanente.

Sapendo fin dall’inizio che il reddito aggiuntivo rispetto alla pensione di vecchiaia supererà i 6300 euro all’anno, si potrà comunque determinare autonomamente l’ammontare della pensione parziale e quindi il limite del reddito aggiuntivo. Ciò potrà essere ripetuto anche in futuro, ristabilendo i parametri ex novo autonomamente. La pensione parziale deve corrispondere almeno al 10% della pensione completa.

Assicurazione volontaria anche per i titolari di pensione di vecchiaia completa

In alternativa al reddito aggiuntivo, si può anche scegliere di integrare la pensione con contributi volontari. Chi percepisce una pensione di vecchiaia anticipata può versare contributi volontari fino al raggiungimento dell’età pensionabile obbligatoria, aumentando così la futura pensione ordinaria di vecchiaia. Questa normativa valeva finora soltanto per chi percepisce una pensione parziale di vecchiaia o una pensione per ridotta capacità lavorativa. Da gennaio 2017 anche chi riceve una pensione anticipata di vecchiaia potrà pagare contributi volontari. L’ente pensionistico preposto potrà indicare a chi può risultare conveniente il pagamento dei contributi volontari.

Lavorare oltre l’età pensionabile ordinaria

Chi decide di continuare a lavorare per ancora un po’ di tempo e percepire la pensione di vecchiaia più tardi, potrà godere di alcuni vantaggi: per ogni mese lavorativo svolto oltre il limite dell’età pensionabile, per il quale non si percepisce la pensione, si godrà di una maggiorazione della pensione pari allo 0,5%. Se pertanto si decide di lavorare un anno in più, si potrà usufruire di una maggiorazione della pensione del 6%.

Inoltre, la pensione lieviterà ulteriormente grazie al protrarsi del versamento dei contributi. A questo punto non dovranno essere più pagati i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione.

Lavorare mentre si percepisce la pensione di vecchiaia ordinaria

Chi ha raggiunto il limite dell’età pensionabile ordinaria, dal mese successivo potrà percepire un reddito aggiuntivo illimitato. Il reddito aggiuntivo non influisce sostanzialmente più sull’ammontare della pensione di vecchiaia, dal momento che non si è più iscritti a un regime assicurativo e non si pagano più contributi.

Si ha tuttavia la possibilità di comunicare al proprio datore di lavoro che si rinuncia all’esenzione dell’obbligo assicurativo e che si intende continuare a pagare i contributi in proprio ai fini pensionistici. Ciò comunque non ha validità retroattiva. Una volta all’anno quindi, la pensione aumenterà a fronte dei contributi corrisposti da voi e dal datore di lavoro.

Compensazione di decurtazioni sulla pensione

Chi percepisce una pensione di vecchiaia già prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, dovrà considerare in linea di massima una decurtazione pari allo 0,3% per ogni mese di pensione anticipata. È comunque possibile compensare parzialmente o totalmente queste decurtazioni mediante un versamento speciale già a partire dal 50° anno di età. Qualora sia stato effettuato questo versamento e poi comunque si decida di non usufruire della pensione anticipata, questi contributi andranno ad aumentare la successiva pensione (ma non potranno essere rimborsati).

Se si desidera sapere quale somma è necessario investire per compensare le decurtazioni sulla pensione, occorre richiedere al proprio ente pensionistico una documentazione al riguardo. Esso fornirà indicazioni sull’importo della pensione che si percepirebbe al momento del pensionamento anticipato richiesto, sulla riduzione della pensione che ne conseguirebbe e sull’importo che si potrebbe versare facoltativamente a compensazione.

Pensione e reddito

Pensione per ridotta capacità lavorativa e reddito aggiuntivo

Pur percependo una pensione per ridotta capacità lavorativa, si può contemporaneamente anche lavorare, se il proprio stato di salute lo permette. Il reddito aggiuntivo non può superare un determinato importo, che comunque incide sull’entità della pensione, anzi, in alcuni casi, può fare addirittura decadere il diritto alla pensione. Quanto sopra vale p.es. nel caso in cui una pensione venga corrisposta per totale perdita della capacità lavorativa o inabilità al lavoro non esclusivamente dovuta allo stato di salute, ma se nella prestazione pensionistica sono state considerate anche le condizioni del mercato del lavoro. Il reddito aggiuntivo si ripercuote sulla pensione ogni qualvolta vengono superati determinati limiti reddituali. In questo caso, la pensione non verrà più corrisposta o comunque verrà corrisposta solamente in modo parziale. Ai fini di una corresponsione completa della pensione per totale perdita della capacità lavorativa, il limite del reddito aggiuntivo è stato fissato a 450 euro lordi al mese. Due volte all’anno è permesso superare fino al doppio questo limite.

Dal 1° luglio 2017, il titolare di una pensione per totale perdita della capacità lavorativa, ha diritto ad un reddito aggiuntivo di 6.300 euro all’anno senza riduzioni della pensione. Il reddito eccedente i 6.300 euro stabiliti verrà computato al 40% sulla pensione.

Si prega di tenere conto che - indipendentemente dal reddito aggiuntivo - a seconda della durata del lavoro, si rischia di compromettere il proprio diritto alla pensione!

Pensione di vecchiaia e reddito aggiuntivo

Chi ha raggiunto l’età pensionabile ordinaria, sostanzialmente può percepire un reddito aggiuntivo illimitato.

Il limite dell’età pensionabile ordinaria dipende dall’anno di nascita. I nati prima del 1947 sono potuti andare in pensione a 65 anni. Per chi è nato dal 1947 al 1963 il limite viene alzato gradualmente. Per tutti i nati nel 1964 e successivamente, il limite è di 67 anni. Per i nati nel 1952 l’età pensionabile ordinaria è p.es. di 65 anni e 6 mesi.

Per il caso in cui, già prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria si percepisca una pensione di vecchiaia, esistono normative particolari per i redditi aggiuntivi.

A seconda del reddito aggiuntivo, la pensione di vecchiaia verrà corrisposta in toto (pensione integrale) o in parte (pensione parziale). In alcune circostanze la pensione potrà anche non essere più corrisposta.

Ai fini di una corresponsione completa della pensione, il limite del reddito aggiuntivo corrisponde a 450 euro lordi al mese. Due volte all’anno è permesso superare fino al doppio questo limite.

Dal 1° luglio 2017, chi percepisce una pensione di vecchiaia anticipata, ha diritto ad un reddito aggiuntivo di 6.300 euro all’anno senza riduzioni della pensione. Il reddito eccedente i 6.300 euro stabiliti verrà computato al 40% sulla pensione.

Pensioni per decesso e reddito

Per le pensioni di reversibilità vedovile e per l’educazione dei figli, il reddito aggiuntivo verrà computato sulla pensione solamente nel caso in cui venga superato un importo esente stabilito. Per quanto concerne le pensioni orfanili, dal 1° luglio 2015 non fa più cumulo alcun reddito. Anche per le pensioni vedovili, nei primi tre mesi successivi al decesso del titolare della pensione, non fa cumulo alcun reddito.

Riabilitazione

Lo scopo della riabilitazione è il (re)inserimento parziale o completo nella vita lavorativa. Vale in questo caso il principio: la riabilitazione ha la precedenza sulla pensione. Vale a dire: prima che venga corrisposta una pensione per ridotta capacità al guadagno, si verifica se ci sono i criteri per autorizzare una riabilitazione e ripristinare la capacità al guadagno.

Al fine di poter accedere alla riabilitazione, occorre soddisfare requisiti personali e assicurativi. Da un lato, la riabilitazione deve essere necessaria dal punto di vista medico. A tale proposito si consiglia di presentare un referto attuale o una perizia medica. Dall’altro lato, è necessario poter dimostrare un periodo minimo di contribuzione al regime di previdenza sociale obbligatoria.

Per ogni prestazione di riabilitazione deve essere inoltrata una domanda. Inoltre non devono sussistere motivi d’esclusione. Un motivo d’esclusione potrebbe essere p.es. la riscossione per intero di una pensione di vecchiaia.

Riguardo la riabilitazione, il regime di previdenza sociale obbligatoria offre diversi tipi di prestazioni:

Prevenzione

La prevenzione ha lo scopo di aiutare ad affrontare attivamente eventuali problemi di salute per gestire meglio in futuro la propria vita (professionale). Alimentarsi in modo sano, fare movimento regolarmente ed effettuare esercizi di rilassamento possono aiutare a riportare equilibrio nella propria vita. Le strategie psicologiche per l’autogestione aiutano ad avere più resistenza e ad adottare uno stile di vita più sano a lungo termine. In questo modo sarà possibile evitare lunghi periodi di malattia e il ritiro precoce dalla vita lavorativa.

È possibile ottenere prestazioni mediche per garantire la capacità al lavoro (prevenzione) ai sensi del § 14 par. 1 SGB VI (Legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni), nei casi in cui si presenti un primo peggioramento delle condizioni di salute che compromette l’attività svolta, p.es. a causa di

  • dolori che si presentano ripetutamente,
  • inizio di disturbi psichici,
  • problemi di peso, del metabolismo o delle vie respiratorie.

Naturalmente è necessario poter dimostrare il periodo minimo di contribuzione al regime di previdenza sociale obbligatoria.

Per usufruire delle prestazioni di prevenzione occorre presentare una domanda.

Riabilitazione medica

La riabilitazione medica dura di norma tre settimane. Essa viene effettuata con ricovero in una clinica di riabilitazione, ma in misura sempre crescente anche a livello semi-ospedaliero o ambulatoriale. Devono essere trascorsi almeno quattro anni completi prima di poter usufruire nuovamente di una prestazione medica per la riabilitazione. Eccezione: la riabilitazione è necessaria già prima per motivi di salute.

Partecipazione alla vita lavorativa

Le prestazioni finalizzate alla partecipazione alla vita lavorativa hanno lo scopo di aiutare a inserirsi in modo stabile e duraturo nella vita lavorativa nonostante una malattia o un handicap. Oltre ai provvedimenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro, vengono offerti anche corsi di formazione e aggiornamento professionale, che possono aprire orizzonti professionali del tutto nuovi.

Prestazioni supplementari

Le prestazioni supplementari includono soprattutto il sussidio temporaneo che il regime di previdenza sociale corrisponde quando viene a mancare il pagamento del salario o dello stipendio durante la riabilitazione. È possibile ottenere il rimborso anche delle necessarie spese di viaggio ed - eventualmente - delle spese per una collaboratrice domestica.

Prestazioni di altro tipo

Le prestazioni di altro tipo sono p.es. le riabilitazioni a seguito di una patologia oncologica oppure trattamenti terapeutici per i figli degli assicurati. I trattamenti terapeutici dei figli hanno lo scopo di prevenire tempestivamente eventuali limitazioni della futura capacità al guadagno.

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Assistenza alle imprese

La Deutsche Rentenversicherung offre su tutto il territorio nazionale l’assistenza alle imprese, cioè un servizio di consulenza gratuita per ditte, imprese, organizzazioni associative, medici del lavoro e medici aziendali.

Oltre alla consulenza classica in materia di pensione, previdenza per la vecchiaia e contributi da versare, l’obiettivo primario di questo servizio è il tema “Dipendenti in salute”. Questa tematica comprende tutta la gamma di prestazioni relative alla riabilitazione e al reinserimento nel mondo del lavoro. Vengono infatti fornite informazioni sulla gestione del reinserimento in azienda, sul management della salute in azienda come anche una consulenza sulle prestazioni in materia di prevenzione e sulla riabilitazione medica e professionale.

Lo scopo è di individuare precocemente eventuali esigenze di prevenzione o riabilitazione nonché il ricorso tempestivo alle prestazioni necessarie erogate dagli enti preposti al fine di assicurare la capacità lavorativa dei dipendenti dell’azienda in questione.

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Rimborso dei contributi

Esiste la possibilità di farsi rimborsare i contributi se al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria non si è raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cinque anni e quindi non si ha diritto alla pensione. Ciò vale anche per la reversibilità ai superstiti, cioè agli orfani e al coniuge o convivente in unione civile registrata, nel caso in cui il defunto non abbia raggiunto il periodo contributivo minimo di cinque anni.

In casi eccezionali è possibile anche farsi rimborsare i contributi versati se si esce definitivamente dall’obbligo assicurativo. A tale proposito devono comunque essere soddisfatti determinati requisiti.

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Presentazione della domanda

Le erogazioni previste dal regime obbligatorio di previdenza sociale, come per esempio pensioni, prestazioni per la riabilitazione medica o rimborsi dei contributi, devono essere richieste con un’apposita domanda. Queste erogazioni sostanzialmente non vengono concesse d’ufficio. L’adempimento delle condizioni per una prestazione non basta di per sé a garantirne l’erogazione.

La domanda non ha una forma precisa stabilita per legge, può essere per esempio presentata anche verbalmente o per e-mail. Allo scopo di garantire un regolare disbrigo della pratica, si devono comunque compilare e firmare i necessari moduli prestampati.

La domanda può essere presentata da ogni assicurata/o avente diritto, che abbia compiuto il 15° anno di età, nonché dal suo legale rappresentante o da una persona autorizzata. La richiesta di prestazioni del regime di previdenza sociale può essere inoltrata a qualsiasi ufficio preposto all’erogazione delle prestazioni sociali. La questione dell’effettiva competenza risulta in questo caso irrilevante. Anche le amministrazioni comunali e cittadine locali, le rappresentanze tedesche all’estero e gli uffici assicurativi preposti sono autorizzati a ricevere le domande.

Allo scopo di ridurre al minimo i tempi di disbrigo, è tuttavia opportuno per esempio presentare le richieste di pensione direttamente all’ente pensionistico competente, agli uffici di informazione e ai consultori regionali vicini al proprio luogo di residenza o ai relativi consulenti volontari, allegando la necessaria documentazione in originale, come per esempio la carta d’identità, l’atto di nascita, il certificato di morte, i certificati assicurativi e i titoli di studio. Attenzione: un ritardo nella presentazione della domanda può determinare una decorrenza ritardata del pagamento della pensione.

Le domande relative a prestazioni per la riabilitazione medica o la partecipazione alla vita lavorativa possono essere presentate anche agli uffici di assistenza comuni degli enti di riabilitazione o presso i consulenti per la riabilitazione.

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Assicurazione dei pensionati in caso di malattia e non-autosufficienza

Unitamente alla domanda per la pensione, occorre compilare una domanda per l’assicurazione sanitaria in caso di malattia e non-autosufficienza. Se la Sua cassa mutua decide che Lei ha l’obbligo assicurativo anche come pensionata/o, l’ente pensionistico preposto riceverà una comunicazione e provvederà a detrarre dalla pensione mensile un contributo per la cassa mutua. Se Lei come pensionata/o invece non ha l’obbligo assicurativo in caso di malattia, può decidere se aderire volontariamente a una cassa mutua statale o se pagare un’assicurazione privata. In qualità di pensionata/o con obbligo assicurativo, risulterà a Suo carico la metà del contributo dell’assicurazione per malattia nonché l’importo totale del contributo per l’assicurazione di non-autosufficienza. L’altra metà del contributo dell’assicurazione per malattia è a carico dell’ente pensionistico preposto. Se come pensionata/o non ha accesso all’assicurazione malattia pubblica perché ad esempio è assicurata/o privatamente, potrà ricevere - su richiesta - dall’ente pensionistico preposto, un sussidio per gli esborsi da Lei sostenuti per la tutela assicurativa contro le malattie.

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